Coinvolgere la popolazione nei processi pianificatori
La Direttiva “Alluvioni” (articolo 10, Capo V) prescrive agli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico la documentazione prodotta in attuazione della Direttiva stessa. Nello specifico devo essere resi disponibili al pubblico i documenti relativi alla valutazione preliminare del rischio, alle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e ai piani di gestione del rischio di alluvioni.
La Direttiva fa inoltre riferimento al compito degli stati membri di promuovere la partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.