partecipazione pubblica

Coinvolgere la popolazione nei processi pianificatori

La Direttiva “Alluvioni” (articolo 10, Capo V) prescrive  agli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico la documentazione prodotta in attuazione della Direttiva stessa. Nello specifico  devo essere resi disponibili al pubblico i documenti relativi alla  valutazione preliminare del rischio, alle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e ai piani di gestione del rischio di alluvioni.
La Direttiva fa inoltre riferimento al compito degli stati membri di promuovere  la partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni.